Risposta più recente.
L’art. 19 del D. Lgs 81/15 prevede tra le altre cose:
“4. Con l’eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l’apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. L’atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma 1 in base alle quali è stipulato; in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi.”
L’adempimento però non riguarda la validità del contratto, che se firmato da tutte le parti rimane valido, e con esso il termine di scadenza, anche se la consegna avviene in ritardo.
FAI UNA DOMANDA GIURIDICO NORMATIVA
La ringraziamo per la Sua domanda GIURIDICO NORMATIVA che sarà analizzata a breve dal nostro team.
La informiamo che le domande di altra natura non potranno ricevere risposta tramite questo form, in quanto non possono raggiungere gli uffici preposti