Risposta più recente.
Il trattamento di malattia a carico del Datore di Lavoro viene disciplinato dalla contrattazione collettiva che è oggetto di accordo tra le Parti Sociali (Sindacati dei Lavoratori e Associazioni di Categoria in rappresentanza dei Datori di Lavoro). Per questo motivo, in fase di rinnovo contrattuale le Parti Sociali possono stabilire il trattamento economico per i periodi di assenza dei Lavoratori e precisare, ad esempio, che durante il periodo di prova l’indennità di malattia non viene erogata. Naturalmente, la disciplina riguarda la sola parte di indennità a carico del Datore di Lavoro. L’indennità che rimane a carico degli Istituti Previdenziali segue le normali regole fissate dalla normativa, e su di essa le Parti Sociali non hanno possibilità di intervenire.
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