Risposta più recente.
Si tratta di un assegno introdotto nel 1941 a favore di operai, apprendisti, lavoratori a domicilio e marittimi di bassa forza, dipendenti da aziende industriali, artigiane, cooperative, che contraggono matrimonio civile o concordatario.
Tale assegno, pari a 7 quote giornaliere della normale retribuzione, viene corrisposto dall’INPS e anticipato dal Datore di Lavoro, purché il congedo sia fruito entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio.
È necessario consegnare al Datore di Lavoro il certificato di matrimonio o documentazione sostitutiva al fine di provare il rispetto delle previsioni normative che danno diritto all’assegno.
La maggior parte dei Contratti Collettivi prevede che il Datore di Lavoro integri quanto corrisposto dall’INPS.
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