Risposta più recente.
Il Decreto Dignità ha introdotto l’obbligo di indicare la causale nei contratti a termine/somministrazione superiori ai dodici mesi, al fine di evitare un ricorso strumentale ai contratti flessibili.
Premesso che per dare una risposta mirata dovremmo conoscere l’effettiva situazione del Lavoratore e dell’Azienda, si rinvia alla previsione della Circolare Ministeriale 17/2018 che così si è espressa:
In proposito, si evidenzia che l’obbligo di specificare le motivazioni del ricorso alla somministrazione di lavoratori a termine sorge non solo quando i periodi siano riferiti al medesimo utilizzatore nello svolgimento di una missione di durata superiore a 12 mesi, ma anche qualora lo stesso utilizzatore aveva instaurato un precedente contratto di lavoro a termine con il medesimo lavoratore per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria.
Pertanto:
- in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata inferiore a 12 mesi, un eventuale periodo successivo di missione presso lo stesso soggetto richiede sempre l’indicazione delle motivazioni in quanto tale fattispecie è assimilabile ad un rinnovo;
- in caso di precedente rapporto di lavoro a termine di durata pari a 12 mesi, è possibile svolgere per il restante periodo e tra i medesimi soggetti una missione in somministrazione a termine, specificando una delle condizioni indicate all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 81/2015;
- in caso di un periodo di missione in somministrazione a termine fino a 12 mesi, è possibile per l’utilizzatore assumere il medesimo lavoratore direttamente con un contratto a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi indicando la relativa motivazione.
Dalla Circolare emerge che anche il caso prospettato nella domanda viene considerato rinnovo e quindi soggetto a causale.
Si ricorda che la durata massima presso il medesimo Utilizzatore matura anche in caso di cambio Agenzia.
Cliccare qui per visualizzare la Circolare in versione integrale.
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