Risposta più recente.
Pasqua è una festività che cade sempre di domenica e non viene retribuita in quanto compresa nella normale mensilità. Questo è il principio generale previsto dalla normativa.
Il singolo CCNL applicato dal Datore di Lavoro può prevedere un trattamento diverso.
Ad esempio, il CCNL Gomma Plastica Industria contiene la seguente disciplina della Pasqua:
“2 In occasione della Pasqua, e comunque in coincidenza di una o più festività di cui alle lettere b) e c) del presente articolo tra di loro, o con la domenica, o con il giorno destinato al riposo compensativo, qualora non si proceda a spostamento, verrà corrisposto al lavoratore, in aggiunta alla retribuzione mensile, l’importo di 1/25 della retribuzione mensile, calcolata con riferimento agli elementi ed alle modalità di cui all’art. 19, comma 2.”
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