Risposta più recente.
Il periodo di prova nel rapporto di lavoro è disciplinato dall’art. 2096 del Codice Civile che prevede quanto segue:
Art. 2096
Assunzione in prova
Salvo diversa disposizione delle norme corporative, l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L’imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l’esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine (1).
Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro.
Quindi, sia il Datore di Lavoro che il Lavoratore possono recedere liberamente durante o al termine del periodo di prova (in caso di dimissioni i dettagli sono disponibili al link https://www.eurointerim.it/dimissioni-volontarie/).
Il periodo di prova va indicato per iscritto anche secondo le previsioni del D. Lgs 104/2022 noto come “Decreto Trasparenza”.
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