Procedura agevolata per l'assunzione di lavoratori stagionali
L'assunzione di cittadini extracomunitari con regolare permesso di soggiorno non richiederà più la compilazione e sottoscrizione del cosiddetto "contratto di soggiorno". È quanto confermato dall'articolo su semplificazione e sviluppo pubblicato il mese scorso nella Gazzetta Ufficiale e ora all'esame del Senato italiano. In sostanza, per assumere lavoratori stranieri, comprese colf e badanti, basterà la normale comunicazione al Centro per l'impiego entro le 24 ore del giorno antecedente all'assunzione.
Non solo: qualora lo Sportello Unico per l'immigrazione, trascorsi 20 giorni, non dovesse comunicare al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta di assunzione si intenderà accolta a tutti gli effetti. La procedura di silenzio-assenso, in questo caso, sarà valida se e solo se ricorreranno 2 importanti condizioni:
- - la richiesta deve riguardare uno straniero autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
- - il lavoratore stagionale è stato assunto in modo regolare e ha rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.
Nello stesso articolo(il numero 17 del Dl 5/2012) viene inoltre autorizzata la proroga del permesso i soggiorno – fermo restando il limite minimo di 20 giorni e quello massimo di 9 mesi – da parte dello stesso o di un altro datore di lavoro. Qualora al momento del secondo rapporto di lavoro la persona da assumere fosse ancora presente in conformità di legge all'interno dei confini nazionali, infine, il lavoratore sarà esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di un ulteriore visto di ingresso da parte dell'autorità consolare italiana.