Risposta più recente.
Il congedo matrimoniale spetta a tutti i Lavoratori che contraggono matrimonio.
La sua disciplina è contenuta nei Contratti Collettivi applicati dai Datori di Lavoro. In genere tali contratti fissano la durata del congedo in 15 giorni di calendario che devono essere fruiti in un unico periodo consecutivo in prossimità del matrimonio.
I singoli Contratti Collettivi stabiliscono le modalità per la richiesta di fruizione da parte del Lavoratore. Per alcuni aspetti ci si rifà ancora ad un Accordo Interconfederale del 1941 che aveva previsto: “Ai lavoratori di ambo i sessi, non aventi diritto alla qualifica impiegatizia, dipendenti da aziende industriali, artigiane e cooperative, sarà concesso, in occasione del loro matrimonio, un periodo di congedo della durata di otto giorni consecutivi.” In pratica questo accordo aveva introdotto il congedo per gli operai stabilendo che venisse erogato dall’INPS. Il medesimo accordo prevedeva anche il periodo di anticipo per la richiesta al Datore di Lavoro e i tempi di fruizione.
In tutti i casi, il Lavoratore è tenuto a documentare al Datore di Lavoro l’avvenuto matrimonio attraverso il certificato o documentazione sostitutiva.
Per quanto riguarda gli impiegati e/o i dipendenti di aziende diverse da quelle indicate nell’Accordo del 1941 il congedo matrimoniale è a carico del Datore di Lavoro, secondo le previsioni del singolo Contratto Collettivo.
Si ricorda sempre di fare riferimento anche ad eventuali Regolamenti aziendali sulla materia.
FAI UNA DOMANDA GIURIDICO NORMATIVA
La ringraziamo per la Sua domanda GIURIDICO NORMATIVA che sarà analizzata a breve dal nostro team.
La informiamo che le domande di altra natura non potranno ricevere risposta tramite questo form, in quanto non possono raggiungere gli uffici preposti