Risposta più recente.
Il lavoro dei minori è soggetto ad una normativa specifica volta a tutelare la loro maturazione psicofisica.
L’età per l’ammissione al lavoro è stata innalzata a 16 anni dalla Legge 296/06: “1.622. L’istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L’età per l’accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni……”
L’art. 13 del D. Lgs 81/15 definisce il contratto di lavoro intermittente (o a chiamata) come un contratto, anche a tempo determinato, in cui:
un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro,
un datore di lavoro può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi,
un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali disciplina il lavoro intermittente nei casi non previsti dai contratti collettivi.
Lo stesso articolo 13 precisa, inoltre, che il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso con soggetti con meno di 24 anni di età, purché le prestazioni lavorative siano svolte entro il venticinquesimo anno, e con più di 55 anni.
Non sussistono divieti specifici alla stipula di contratti di lavoro intermittente con minori purchè riguardino mansioni e modalità di svolgimento compatibili con la normativa sul lavoro minorile.
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