Risposta più recente.
La Legge 68/99 prevede due obblighi differenziati in capo ai Datori di Lavoro. Uno relativo all’art. 3 e l’altro relativo all’art. 18.
Nell’articolo 18 rientrano i seguenti soggetti:
- orfani e coniugi superstiti dei deceduti per causa di lavoro, di guerra, di servizio oppure in conseguenza dell’aggravarsi dell’invalidità riportata per tali cause;
- coniugi e figli di persone riconosciute grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro al posto dell’avente diritto;
- profughi italiani rimpatriati;
- vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere;
- familiari delle vittime del terrorismo, della criminalità organizzata e del dovere al posto dell’avente diritto;
- testimoni di giustizia;
- orfani per crimini domestici (questa categoria è stata introdotta dall’art. 6 L. 4/2018*).
(*) Art. 6. Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici
- La quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è attribuita anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), ovvero secondo comma, del codice penale.
L’elenco aggiornato è reperibile al seguente link presente sul contact center INAIL per la disabilità:
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