Risposta più recente.
Il lavoro dei minori è soggetto ad una disciplina specifica al fine di non pregiudicare la loro maturazione psicofisica. In questi casi si fa riferimento alla L. 977/67, i cui contenuti si applicano ai minori di 18 anni con un contratto di lavoro.
I minori vengono suddivisi in due categorie:
• bambini: non hanno ancora compiuto 15 anni di età o sono ancora soggetti all’obbligo scolastico;
• adolescenti: età compresa tra i 15 e i 18 anni e non sono più soggetti all’obbligo scolastico.
Con la L. 296/2006 l’età minima per l’ammissione al lavoro è stata elevata a 16 anni.
La Convenzione OIL 182 ha previsto casi in cui il lavoro minorile è vietato, e la L. 977/67 contiene, nell’allegato I, un elenco di ulteriori lavori cui è vietato adibire i minori.
Prima di farli lavorare il Datore di Lavoro deve assolvere ad una serie di obblighi:
a) valutazione dei rischi: il Datore di Lavoro deve effettuare una valutazione specifica dei rischi cui possono essere sottoposti i minori. Per farlo dovrà fare riferimento alle indicazioni contenute nell’art. 7 della Legge 977/67;
b) visita medica: il comma 1 dell’art. 8 L. 977/67 prevede che “I bambini nei casi di cui all’articolo 4, comma 2, e gli adolescenti, possono essere ammessi al lavoro purché siano riconosciuti idonei all’attività lavorativa cui saranno adibiti a seguito di visita medica.”. L’idoneità va verificata anche periodicamente per intervalli non superiori ad un anno;
c) orario di lavoro: l’art. 18 della L. 977/67 prevede dei regimi orari specifici per i lavoratori minorenni. In particolare, chi rientra nella categoria “bambini” non può lavorare più di 7 ore al giorno e 35 settimanali. La stessa norma disciplina, inoltre, il lavoro a turni, i riposi intermedi, il lavoro notturno, il riposo settimanale e le ferie.
Quando si tratta di lavoratori minorenni le informazioni loro fornite devono essere rese note a chi ne ha la responsabilità (genitori, tutori ecc.). Lo stesso contratto di lavoro dovrà essere sottoscritto oltre che dal minore da tali soggetti.
I Datori di Lavoro che non rispettano le previsioni relative al lavoro minorile sono soggetti a pesanti sanzioni che prevedono anche l’arresto.
Si ricorda che nel periodo estivo i giovani iscritti ad un percorso di studio possono prendere parte ai tirocini estivi e di orientamento la cui disciplina dipende dalle Delibere regionali.
Vale la pena segnalare, infine, che i Datori di Lavoro che impiegano persone in attività che comportino contatti diretti e regolari con minori sono soggetti agli obblighi sul certificato penale del casellario, introdotti dal D. Lgs 39/2014.
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